LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Dal Garante per la protezione dei dati personali:
NELL'ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI INFORMATIVA
INFORMATIVA SULLE PROCEDURE E PRINCIPI DA SEGUIRE
Scopo e ambito
ARTICOLO 1 – (1) Scopo del presente comunicato è individuare le modalità ed i principi da seguire nell'ambito degli obblighi di comunicazione a carico dei titolari del trattamento o delle persone da questi autorizzate ai sensi dell'articolo 10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. N. 6698 del 24/3/2016.
Riposo
ARTICOLO 2 – (1) Il presente Comunicato è stato redatto sulla base delle clausole (e) e (g) del primo comma dell'articolo 22 della Legge sulla protezione dei dati personali n. 6698.
Definizioni
ARTICOLO 3 – (1) Nel presente Comunicato;
a) Gruppo di destinatari: la categoria di persone fisiche o giuridiche a cui i dati personali vengono trasferiti dal titolare del trattamento,
b) Persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono trattati,
c) Legge: Legge sulla protezione dei dati personali n. 6698 del 24/3/2016,
ç) Comitato: Comitato per la protezione dei dati personali,
d) Ente: Garante per la Protezione dei Dati Personali,
e) Registro: registro dei titolari del trattamento tenuto dalla Presidenza,
f) Sistema di registrazione dei dati: qualsiasi ambiente contenente dati personali trattati con mezzi completamente o parzialmente automatizzati o non automatici, a condizione che sia parte di qualsiasi sistema di registrazione dei dati,
g) Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ed è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di registrazione dei dati,
g) Rappresentante del titolare del trattamento: una persona giuridica residente in Turchia autorizzata a rappresentare titolari del trattamento che non risiedono in Turchia nelle materie specificate al secondo comma dell'articolo 11 del Regolamento sul registro dei titolari del trattamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 /12/2017 e numerato 30286, ovvero Persona reale cittadina della Repubblica di Turchia
Si esprime.
(2) Per le definizioni non incluse nel presente Comunicato valgono le definizioni della Legge.
Portata dell'obbligo di informazione
ARTICOLO 4 – (1) Ai sensi dell'articolo 10 della legge; Durante la raccolta dei dati personali, i titolari del trattamento o le persone da questi autorizzate sono tenuti ad informare i soggetti interessati. Nell'adempimento di tale obbligo, le informazioni che devono essere fornite dai titolari o dai soggetti autorizzati devono riguardare almeno i seguenti argomenti:
a) Identità del titolare del trattamento e del suo rappresentante, se presente,
b) Per quale scopo verranno trattati i dati personali,
c) A chi e per quale finalità possono essere trasferiti i dati personali,
ç) Modalità e motivo giuridico della raccolta dei dati personali,
d) Altri diritti del soggetto interessato elencati nell'articolo 11 della Legge.
Procedure e principi
ARTICOLO 5 – (1) Le seguenti procedure e principi devono essere rispettati dal titolare del trattamento o dalla persona autorizzata dal titolare del trattamento nell'adempimento dell'obbligo di informazione utilizzando mezzi fisici o elettronici quali verbale, scritto, registrazione vocale, call center :
a) L'obbligo di informazione deve essere adempiuto in ogni caso in cui i dati personali sono trattati sulla base del consenso esplicito dell'interessato o di altre condizioni di trattamento previste dalla legge.
b) Quando cambia la finalità del trattamento dei dati personali, l'obbligo di informazione a tale scopo deve essere adempiuto separatamente prima dell'attività di trattamento dei dati.
c) Qualora i dati personali siano trattati per finalità diverse in diverse unità del titolare del trattamento, l'obbligo di informativa deve essere adempiuto separatamente in ciascuna unità.
d) Nel caso in cui sussista un obbligo di iscrizione nel registro, le informazioni da fornire al soggetto interessato nell'ambito dell'obbligo di informazione devono essere compatibili con le informazioni comunicate al registro.
d) L'adempimento dell'obbligo di informazione non dipende dalla richiesta della persona interessata.
e) La prova dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione spetta al titolare del trattamento.
f) Qualora l'attività di trattamento dei dati personali sia svolta sulla base della condizione del consenso esplicito, gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso esplicito dovranno essere assolti separatamente.
g) La finalità del trattamento dei dati personali da comunicare nell'ambito dell'obbligo di informazione deve essere specifica, chiara e legittima. Nell'adempimento dell'obbligo di informazione non dovrebbero essere incluse dichiarazioni generiche e vaghe. Non dovrebbero essere utilizzate dichiarazioni che suggeriscono che i dati personali potrebbero essere trattati per altri possibili scopi.
g) Nell'ambito dell'obbligo di informazione, la comunicazione da effettuare al soggetto rilevante deve essere effettuata utilizzando un linguaggio comprensibile, chiaro e semplice.
h) Ciò che si intende per "motivo giuridico" di cui all'articolo 10, primo comma, lettera d), della Legge è il fondamento su quale delle condizioni di trattamento specificate negli articoli 5 e 6 della Legge, nell'ambito della obbligo di informazione. Nell'adempimento dell'obbligo di informazione deve essere chiaramente indicato il motivo giuridico.
i) Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione deve essere specificato lo scopo della trasmissione dei dati personali e i gruppi destinatari da trasferire.
i) Nell'ambito dell'obbligo di informativa, i dati personali possono essere trattati, in tutto o in parte, con strumenti automatizzati o con modalità non automatizzate purché inseriti nel sistema di registrazione dei dati.
Dovrebbe essere chiaramente indicato che è stato ottenuto da.
j) Nell'adempimento dell'obbligo di informazione non dovrebbero essere incluse informazioni incomplete, fuorvianti e errate.
Obbligo di informare se i dati personali non vengono ottenuti dalla persona interessata
ARTICOLO 6 – (1) Se i dati personali non sono ottenuti dalla persona interessata;
a) Entro un periodo di tempo ragionevole dopo l'ottenimento dei dati personali,
b) Se i dati personali verranno utilizzati per finalità di comunicazione con l'interessato, durante la prima comunicazione,
c) Se i dati personali devono essere trasferiti, al più tardi quando i dati personali vengono trasferiti per la prima volta
L'obbligo di informare l'interessato deve essere adempiuto.
Forza
ARTICOLO 7 – (1) Il presente Comunicato entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.
Esecutivo
ARTICOLO 8 – (1) L'esecuzione delle disposizioni del presente comunicato è effettuata dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
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